Al Capo di Gabinetto, Giovanni Melillo
Al Capo Dipartimento dell'O.G, Luigi Birritteri
Al Direttore Generale del Personale, Emilia Fargnoli

Oggetto: Trasferimenti ex lege 104, sentenza Cassazione

E' dello scorso dicembre una sentenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione che conferma quanto da anni affermato dalle scriventi OO.SS.
Nella sentenza in questione, in cui risulta soccombente il Ministero della Giustizia, si afferma essere errata la interpretazione data sino ad oggi da parte di codesta Amministrazione; infatti il diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina di lavoro per chi assiste disabili "è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso di rapporto mediante richiesta di trasferimento"; unica condizione stabilita dalla Corte di Cassazione è il persistere della 'continuità dell'assistenza'.

Ciò significa che sono illegittimi i ripetuti rigetti di istanze di trasferimento in base alla legge 104 emanati sino ad oggi da codesta Amministrazione, decidendo secondo parametri non rispondenti alle norme e del tutto arbitrari e discrezionali e limitando il beneficio del trasferimento solo in concomitanza di interpelli interni sulla mobilità.
Vi chiediamo pertanto di convocare immediatamente un tavolo per discutere della questione e regolarla a livello nazionale onde evitare inutili contenziosi che certamente potrebbero essere avviati a seguito di questa sentenza. Si allega, ad ogni buon fine, copia della sentenza.

Roma, 7 aprile 2014
FPCGIL, Grieco - Cisl FP, Marra - Uil-Pa, Amoroso